Con il DM 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA, previsti dall’art. 1-ter del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”).
Possono fruire dell’agevolazione le imprese operanti nei suddetti settori che soddisfano entrambe le se-
guenti condizioni:
– nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020);
– hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto a quello del 2019 (la norma richiama la percentuale definita con DM 12 novembre 2021 adottato in relazione al contributo perequativo ai sensi dell’art. 1 comma 19 del DL 73/2021).
Le imprese, alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese e operare nei settori agevolati, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate, una delle attività individuate mediante gli specifici codici ATECO.
Per il settore “wedding”, l’attività deve essere riferita ai codici ATECO indicati nella Tabella A allegata al DM, a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019 dell’impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30%, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie. Per il settore “intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie”, l’attività deve essere riferita ai codici indicati nella Tabella B allegata al DM, mentre per il settore “HO.RE.CA.”
i codici rilevanti sono indicati nella Tabella C allegata al DM.
Sono comunque escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, nonché le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (a esclusione delle micro e piccole imprese, a condizione che non abbiano ricevuto aiuti per iL salvataggio o aiuti per la ristrutturazione) e le imprese soggette a sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del DLgs. 231/2001.
Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, direttamente o tramite intermediario,
esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno quindi definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.
Per la concessione di tali contributi sono state stanziate risorse in misura pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, così assegnate: 40 milioni al settore del “wedding”; 10 milioni al settore diverso dal “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni alle imprese operanti nel settore dell’HO.RE.CA.
L’art. 5 comma 2 del DM stabilisce che, scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al
contributo, fissato con il provvedimento, le risorse saranno quindi ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti come di seguito:
– il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili (lett. a);
– il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 100.000 euro (lett. b);
– il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle
lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 300.000 euro (lett. c).
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entra te mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.
Contributo fiscalmente irrilevante
Per espressa disposizione normativa, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, nel rispetto del regolamento de minimis.
L’operatività delle disposizioni contenute nel decreto è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.