Premessa |
L’INPS ha illustrato diverse volte, l’orientamento di legittimità, formatosi in seno alla giurisprudenza, in materia di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che la amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.
Criteri di valutazione applicabili |
L’Istituto, in particolare, ha individuato i criteri per valutare la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente con riferimento all’amministratore di società di capitali, riportando la posizione della Cassazione (cfr. sent. 18476/2014 e 24972/2013): “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.
Nella recente sentenza n. 9273 del 3 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha aggiunto che è cumulabile la carica di amministratore e di lavoro subordinato della stessa società di capitali purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. E’ necessario “(…) che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Nel messaggio 17.9.2019 n. 3359 l’INPS fornisce un’analisi dedicata a specifiche cariche societarie, indicandone la compatibilità o meno con un rapporto di lavoro subordinato. |
Carica sociale | Compatibilità | Motivazione |
Presidente del Consiglio di Amministrazione | SÌ | Il presidente di società, come qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. La compatibilità non viene meno nemmeno dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi. |
Amministratore unico | NO | L’amministratore unico è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche dei poteri di controllo, di comando e di disciplina. Manca la distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali. |
Amministratore delegato | SÌ/NO | La portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo è rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente. Nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per detto soggetto. Diversamente, l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di detti rapporti, sono altresì rilevanti: i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione;la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente;la sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione. |
Socio unico | NO | La concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. |
Socio titolare di gestione esclusiva | NO | Il socio che ha assunto di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro. |
Socio di società di capitali | SÌ/NO | Con riguardo alla figura del socio di società di capitali che assume in capo a sé anche l’incarico di amministratore, va vagliato caso per caso, verificando: l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione;l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso;elementi generali quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, ecc.;che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, ecc.). |
In ogni caso, l’INPS ricorda che nell’individuazione della natura del rapporto occorre attenersi al principio di effettività, secondo il quale il nomen iuris utilizzato e le modalità con le quali il rapporto di lavoro è stato formalizzato costituiscono solo uno degli elementi ai quali occorre fare riferimento nella valutazione complessiva della situazione contestuale e successiva alla stipulazione del contratto al fine di accertare l’oggetto effettivo della prestazione convenuta. |
Condizioni per la compatibilità |
In generale, dunque, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.