I contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo

Premessa

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 03.03.2011 n. 25/E).

I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4).
I contributi previdenziali e assistenziali deducibili

L’art. 10 del TUIR fornisce un elenco di contributi previdenziali cui spetta la deduzione ai fini IRPEF.

Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 41).

Sono deducibili, inoltre, i contributi:

  • previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
  • agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
  • previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
  • versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Accademy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
  • versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7);
  • intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico.
Sul punto, la risoluzione Agenzia delle Entrate 28.4.2009 n. 114 subordina l’integrale deducibilità dei contributi previdenziali dovuti da un contribuente deceduto e versati dal coniuge superstite alle seguenti condizioni: i contributi devono rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;i contributi devono risultare da idonea documentazione, ad esempio, da ricevute di pagamento. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);i contributi devono essere effettivamente sostenuti dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento (c.d. principio di cassa) e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi soggetti (familiari fiscalmente a carico).   La risposta a interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 267 precisa che, nel caso in cui gli eredi, a seguito di accertamento con adesione, provvedano al versamento dei contributi previdenziali del de cuius per suo conto, la deduzione non è ammessa in quanto:   il versamento dei contributi non sarebbe avvenuto su base volontaria bensì solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo;   manca un interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, posto che il versamento non sarebbe finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico (come potrebbe essere la pensione di reversibilità).
I contributi previdenziali e assistenziali NON deducibili

Non sono deducibili:

  • le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 7);
  • i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 2014);
  • i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);
  • le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
  • le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
  • i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa.
Tali conclusioni sono supportate dalla mancanza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa nel complesso di norme sui contributi previdenziali versati in favore dei collaboratori e dei coadiutori di impresa familiare agricola e di quanto previsto nelle istruzioni al modello Redditi PF le quali, seppure con riferimento all’impresa artigiana o commerciale, stabiliscono che la deduzione dei contributi corrisposti per conto di altri spetti alla persona per conto della quale i contributi sono versati, sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa e la rivalsa venga esercitata. Nel caso in cui il titolare del diritto di rivalsa non lo abbia esercitato, egli non potrà dedurre i contributi, a meno che il collaboratore sia anche fiscalmente a carico.
I limiti di deducibilità e documentazione da conservare

Va ricordato che i contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Ai fini di una possibile verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla correttezza della deducibilità applicata, si deve conservare la documentazione riportata nella tabella sottostante.

TIPOLOGIADOCUMENTI DA ONSERVARE
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)  Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti, modello F24 quietanzato
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all’INAIL ove previstoCertificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore  
Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAURicevuta del versamento anche tramite modello F24 quietanzato  
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell’impresaAttestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi  
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS)    Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2023 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono) anche tramite modello F24 quietanzato
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe  
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstiteTitolo di pagamento intestato al de cuius   Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite anche tramite modello F24 quietanzato